La denuncia,
presentata dal Pubblico Ufficiale o dal privato, è uno dei
mezzi attraverso il quale il Pubblico Ministero o la polizia
giudiziaria prendono conoscenza di un fatto costituente reato (artt.
331 e ss. c.p.p.). Ai privati è anche concessa la
facoltà di presentare denuncia oralmente (art. 333 c.p.p.).
Nel caso di denuncia, il procedimento si avvia d'ufficio,
cioè senza che sia necessario l'intervento della persona
offesa dal reato.
Per poter invece procedere in ordine ad alcuni
reati specifici, la legge richiede una ulteriore condizione (c.d.
condizione di procedibilità) che consiste frequentemente
nella cosiddetta querela (ad esempio per
i reati di lesioni, percosse, ingiuria, diffamazione, etc.). Per
querela si intende la manifestazione di volontà della
persona offesa che si proceda in ordine ad uno specifico reato (artt.
336 e ss. c.p.p.). Anche la querela può essere presentata
oralmente (e in questo caso si redige un verbale per iscritto ad opera
dell'autorità che la riceve) e può essere
altresì rimessa (cioè ritirata) o rinunciata (se
non è stata ancora presentata). La legge prescrive inoltre
che la querela debba essere presentata entro il
termine perentorio di tre mesi.
AVVERTENZE:
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interessa può essere richiesta la
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