HOME PAGE  ::
 

DOTTRINA - LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Assegno per i secondi figli: legge e previsioni
L'assegno pari ad euro 1.000, di cui all' articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge ( l. 24 novembre 2003 n. 326, pubblicata sulla G.U. n.274 del 25.11.2003 - S.O. n. 181), è concesso per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, che sia secondo od ulteriore per ordine di nascita. Lo stesso assegno è concesso per ogni figlio adottato nel medesimo periodo. In caso di parto gemellare o plurigemellare, l'assegno è concesso per ogni figlio secondo od ulteriore.

Ai fini dell'ottenimento dell'assegno la madre del bambino deve:

  1. essere cittadina italiana o comunitaria;
  2. essere residente in Italia al momento del parto del bambino ovvero al momento dell'adozione.
Il Comune di residenza della madre, all'atto dell'iscrizione anagrafica del nuovo nato o adottato, provvede a verificare il possesso dei suddetti requisiti e a trasmettere le necessarie informazioni all'INPS ai fini dell'erogazione dell'assegno. Per l'erogazione dell'assegno per il secondo figlio (aggiornamento del 23 marzo 2004).

lavoro e previdenza, indietro lavoro e previdenza, avanti
AVVERTENZE:
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non sono sostitutivi del contributo di un professionista qualificato.
Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa può essere richiesta la consulenza legale on-line.
Lo Studio Legale Spadaro declina ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.

Sito realizzato in ottemperanza al Codice Deontologico Forense. Lo Studio Legale Spadaro si impegna a fornire prestazioni e servizi di natura legale nel pieno rispetto delle norme deontologiche ed in conformità alle tariffe forensi vigenti.