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DOTTRINA - LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Assegno per i secondi figli: legge e previsioni
L'assegno pari ad euro 1.000, di cui all'
articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in
legge ( l. 24 novembre 2003 n. 326, pubblicata sulla G.U. n.274 del
25.11.2003 - S.O. n. 181), è concesso per ogni figlio nato dal
1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, che sia secondo od ulteriore
per ordine di nascita. Lo stesso assegno è concesso per ogni
figlio adottato nel medesimo periodo. In caso di parto gemellare o
plurigemellare, l'assegno è concesso per ogni figlio secondo od
ulteriore.
Ai fini dell'ottenimento dell'assegno la madre del bambino deve:
- essere cittadina italiana o comunitaria;
- essere residente in Italia al momento del parto del bambino ovvero al momento dell'adozione.
Il Comune di residenza della madre, all'atto dell'iscrizione anagrafica
del nuovo nato o adottato, provvede a verificare il possesso dei
suddetti requisiti e a trasmettere le necessarie informazioni all'INPS
ai fini dell'erogazione dell'assegno. Per l'erogazione dell'assegno per
il secondo figlio (aggiornamento del 23 marzo 2004).
AVVERTENZE:
I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non sono
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Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa
può essere richiesta la
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