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DOTTRINA
- LAVORO E PREVIDENZA
SOCIALE
Divieto di affitto di manodopera
Le nuove regole prevedono
esplicitamente le ipotesi in cui le imprese non potranno assolutamente
far ricorso alla somministrazione di manodopera (c.d. affitto
di manodopera).
È sancito in particolare il divieto:
- per la sostituzione di lavoratori che
esercitano il diritto di sciopero;
- salva diversa disposizione degli accordi
sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia
proceduto, entro 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che
abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso
unità produttive nelle quali sia operante una sospensione
dei rapporti o una riduzione dell'orario di lavoro, con diritto al
trattamento d'integrazione salariale;
- da parte delle imprese che non abbiano
effettuato la valutazione dei rischi.
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