Una sua definizione
legislativa è contenuta nell'art. 1 del DPR
28/12/00 n. 445, detto anche Testo Unico in materia di
Documentazione Amministrativa, e cioè:
"firma digitale è un
particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema
di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che
consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l'integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici (per il
funzionamento tecnico si veda
Funzionamento della firma digitale).
La firma digitale può essere distinta
in "leggera" oppure "pesante" (o "forte", o "qualificata"), a seconda
del grado di sicurezza garantito.
Per firma pesante ci si
riferisce ad una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:
- essere connessa in maniera unica al firmatario;
- essere idonea ad identificare il firmatario;
- essere creata con mezzi sui quali il firmatario
può conservare il proprio controllo esclusivo;
- essere collegata ai dati cui si riferisce in
modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di
detti dati.
Affinché sussistano tali requisiti, la firma digitale
"forte" deve passare attraverso la validazione di un Ente certificatore
esterno, che operi secondo procedure rigorose e a loro volta
"certificate" verificabili ricorrendo ad un elenco pubblico, e a
ciò espressamente preposto (ad es. le Camere di Commercio),
e deve rispondere a tutta una serie di certezze di carattere tecnico e
materiale (ad es. che il firmatario sia il solo a conoscere la chiave
privata che attiva la procedura di firma).
In base alla normativa italiana, che ha recepito
le disposizioni in materia di firma elettronica emanate a livello
europeo, solo se ricorrono tali ultimi requisiti, la firma digitale
può esplicare la medesima efficacia di quella autografa e
può rendere i documenti validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge.
La firma leggera, a differenza
di quella "pesante", non può essere equiparata alla firma
autografa e non è idonea a rendere i documenti validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge, in quanto non vi è
la presenza di un ente certificatore esterno e qualificato. Essa
può essere usata in ambiti ristretti, in cui due o
più soggetti si accordano sul valore da dare a tale firma al
fine di accettare specifici documenti, verificando che provengano
dall'intestatario (ad esempio all'interno di società, banche
o assicurazioni che offrano ai clienti dei sistemi di sottoscrizione
elettronica in modo da riconoscere dei documenti o degli ordini).
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