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DOTTRINA - FALLIMENTO
Reati concorsuali
Per reati concorsuali, disciplinati dagli artt. 216-237 L.F., si intendono tutti quei fatti costituenti illecito penale che il fallito o terzi possono commettere in pendenza di una procedura concorsuale.

L'esistenza di una procedura concorsuale è elemento caratteristioco ed essenziale di questi tipi di reati. Infatti, venuta meno per qualsivoglia motivo l'esistenza della procedura stessa, automaticamente vengono meno anche le ipotesi delittuose.

Fra i principali reati concorsuali si possono menzionare:

  1. La bancarotta semplice (art. 217 L.F.):
    È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:
    1. ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
    2. ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
    3. ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
    4. ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
    5. non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
    La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

    Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

  2. La bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F.):
    È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:
    1. ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
    2. ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
    3. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
    4. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
    5. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
  3. Il ricorso abusivo al credito, disciplinato dall'art. 218 L.F., per il quale:Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con la reclusione fino a due anni l'imprenditore esercente un'attività commerciale che, ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto.
    Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni
    ”.
  4. Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito (art. 220 L.F.): in tal caso: "È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, nn. 3 e 49.
    Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno
    ".
I reati concorsuali, come sopra accennato, possono essere commessi anche da persone diverse dal fallito, e precisamente da:
  • Curatore (artt. 228, 229 e 230 L.F.);
  • Amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società dichiarate fallite (artt. 223-226 L.F.);
  • Institori (art. 227 L.F.);
  • Creditori (artt. 232, 233 L.F.).
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