Per reati concorsuali,
disciplinati dagli artt. 216-237 L.F., si intendono tutti quei fatti
costituenti illecito penale che il fallito o terzi possono commettere
in pendenza di una procedura concorsuale.
L'esistenza di una procedura concorsuale
è elemento caratteristioco ed essenziale di questi tipi di
reati. Infatti, venuta meno per qualsivoglia motivo l'esistenza della
procedura stessa, automaticamente vengono meno anche le ipotesi
delittuose.
Fra i principali reati concorsuali si possono
menzionare:
- La bancarotta semplice
(art. 217 L.F.):
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se
è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:
- ha fatto spese personali o per la famiglia
eccessive rispetto alla sua condizione economica;
- ha consumato una notevole parte del suo
patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
- ha compiuto operazioni di grave imprudenza
per ritardare il fallimento;
- ha aggravato il proprio dissesto,
astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o
con altra grave colpa;
- non ha soddisfatto le obbligazioni assunte
in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni
antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio
dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i
libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha
tenuti in maniera irregolare o incompleta.
Salve le altre pene accessorie di cui al capo
III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa
l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa fino a due anni.
- La bancarotta fraudolenta
(art. 216 L.F.):
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se
è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:
- ha distratto, occultato, dissimulato,
distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo
scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto
passività inesistenti;
- ha sottratto, distrutto o falsificato, in
tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri
un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le
altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere
possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
- La stessa pena si applica all'imprenditore,
dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette
alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero
sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
- È punito con la reclusione da
uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura
fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di
essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
- Salve le altre pene accessorie, di cui al
capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei
fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci
anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e
l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici
direttivi presso qualsiasi impresa.
- Il ricorso abusivo al credito,
disciplinato dall'art. 218 L.F., per il quale:Salvo che il
fatto costituisca un reato più grave, è punito
con la reclusione fino a due anni l'imprenditore esercente
un'attività commerciale che, ricorre o continua a ricorrere
al credito, dissimulando il proprio dissesto.
Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I
del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio
di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare
uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni”.
- Denuncia di creditori inesistenti
e altre inosservanze da parte del fallito (art. 220
L.F.): in tal caso:
"È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi
il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo 216,
nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori
inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da
comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti
dagli articoli 16, nn. 3 e 49.
Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione
fino ad un anno".
I reati concorsuali, come sopra accennato, possono essere commessi
anche da persone diverse dal fallito, e precisamente da:
- Curatore (artt. 228, 229 e 230 L.F.);
- Amministratori, direttori generali, sindaci,
liquidatori di società dichiarate fallite (artt. 223-226
L.F.);
- Institori (art. 227 L.F.);
- Creditori (artt. 232, 233 L.F.).
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