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DOTTRINA
- FALLIMENTO
Liquidazione coatta amministrativa
L'istituto della liquidazione
Coatta Amministrativa, disciplinato dagli artt. 194-215
L.F., nonché da numerose leggi speciali, è
previsto per particolari categorie di imprese (banche, imprese
assicurative, consorzi obbligatori, società di revisione e
fiduciarie, S.I.M. ecc.), per gli interessi che soddisfano, o
perché partecipate dallo Stato. I presupposti per
l'applicazione di tale procedura sono vari, individuati dalla Legge
Fallimentare e dalle leggi speciali. Anche la liquidazione stessa delle
imprese avviene, non da parte dell'autorità giudiziaria, ma
di quella amministrativa.
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