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DOTTRINA - FALLIMENTO
Il soggetto al fallimento
L'art. 1 della Legge Fallimentare (R.D. 267/42), recentemente modificata, descrive le imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. Così recita:
"Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.
Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:
  1. hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;
  2. hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.
I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento
".

È inoltre previsto, all'articolo 15, comma 9, che "Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria pre-fallimentare è complessivamente inferiore a euro venticinquemila.
Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1
".

Tale ultimo importo rappresenta, pertanto, un limite entro il quale nessun tipo di impresa, in qualunque modo organizzata, può essere assoggettata a procedura fallimentare.

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