L'art. 1 della Legge
Fallimentare (R.D. 267/42), recentemente modificata, descrive
le imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.
Così recita:
"Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul
concordato preventivo gli imprenditori che esercitano
un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i
piccoli imprenditori.
Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti
un'attività commerciale in forma individuale o collettiva
che, anche alternativamente:
- hanno effettuato investimenti nell'azienda per
un capitale di valore superiore a euro trecentomila;
- hanno realizzato, in qualunque modo risulti,
ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio
dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare
complessivo annuo superiore a euro duecentomila.
I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere
aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia,
sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute
nel periodo di riferimento".
È inoltre previsto, all'articolo
15, comma 9, che "Non si fa luogo alla dichiarazione
di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti
dagli atti dell'istruttoria pre-fallimentare è
complessivamente inferiore a euro venticinquemila.
Tale importo è periodicamente aggiornato con le
modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1".
Tale ultimo importo rappresenta, pertanto, un
limite entro il quale nessun tipo di impresa, in qualunque modo
organizzata, può essere assoggettata a procedura
fallimentare.
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